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L'ISA Italia 520 Procedure di Analisi Comparativa disciplina l'utilizzo da parte del revisore di tecniche di analisi comparativa come procedure di...
Analisi Comparativa secondo l'ISA Italia 520
L'ISA Italia 520 Procedure di Analisi Comparativa disciplina l'utilizzo da parte del revisore di tecniche di analisi comparativa come procedure di validità nell'ambito degli incarichi di revisione contabile in Italia. Il principio è sostanzialmente allineato con lo standard internazionale ISA 520 emesso da IAASB, ma incorpora i requisiti specifici dell'ordinamento italiano e i richiami alle disposizioni del D.Lgs. 39/2010, che recepisce la Direttiva UE sulla revisione legale. L'ISA Italia 520 è stato adottato in Italia a partire dal 1° gennaio 2022 e rappresenta il quadro di riferimento normativo per tutte le revisioni legali dei conti, indipendentemente dalla forma giuridica dell'entità revisionata.
La CONSOB, in qualità di autorità di vigilanza sulle società di revisione che operano nel campo degli enti di interesse pubblico (EIP), sottopone regolarmente a controllo di conformità i fascicoli di revisione presso i principali studi professionali. Nei rilievi di qualità ispettiva, l'analisi comparativa emerge come area che richiede significativi miglioramenti. La CONSOB si attende che il revisore sviluppi un'aspettativa sufficientemente precisa dell'importo registrato o dell'indice prima di confrontarla con i dati contabili dell'entità. Tale aspettativa deve basarsi su relazioni identificate tra dati finanziari e non finanziari che siano attendibili, prevedibili e indipendenti dai dati sottoposti a verifica.
L'ISA Italia 520 richiede che il revisore definisca e svolga procedure di analisi comparativa come procedure di validità quando il revisore determina che le procedure di analisi comparativa sono idonee in relazione al rischio valutato, e che esegua procedure di analisi comparativa in prossimità del completamento della revisione contabile per assistere il revisore nella formazione di una conclusione complessiva sulla coerenza del bilancio rispetto alla propria comprensione dell'impresa. Lo standard deve essere letto in combinazione con l'ISA Italia 315 (Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi) e l'ISA Italia 330 (Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati), che insieme definiscono il quadro per determinare quando le procedure di analisi comparativa rappresentano una risposta appropriata ai rischi di errore significativo a livello di asserzione.
Aspettative della CONSOB per le Procedure di Analisi Comparativa
Nei rilievi ispettivi sulla revisione legale degli enti di interesse pubblico, la CONSOB ha evidenziato con coerenza che le procedure di analisi comparativa rappresentano un'area che richiede miglioramento in diversi cicli di controllo. La CONSOB si attende che il revisore sviluppi un'aspettativa sufficientemente precisa dell'importo registrato o dell'indice prima di confrontarla ai dati finanziari dell'entità. Tale aspettativa deve fondarsi su relazioni identificate tra dati finanziari e non finanziari che siano attendibili, prevedibili e indipendenti dai dati sottoposti a verifica.
La CONSOB ha rilevato criticità quando i revisori definiscono le aspettative a un livello di granularità insufficiente. Ad esempio, sviluppare un'unica aspettativa di ricavi per l'intero ente anziché disaggregare per linea di prodotto, area geografica o business unit quando i driver economici differiscono significativamente rappresenta una debolezza metodologica. I fascicoli esaminati mostrano frequentemente soglie di indagine non stabilite ex ante, documentazione carente delle fonti dati e dei presupposti utilizzati per la costruzione dell'aspettativa, e rigore insufficiente nell'indagine e nella corroborazione delle spiegazioni fornite dalla direzione in relazione a scostamenti significativi.
La CONSOB ha sottolineato che le procedure di analisi comparativa eseguite come procedure di validità richiedono il medesimo livello di precisione e rigore di altri approcci di verifica sostanziale, e non devono essere trattate come alternativa di qualità inferiore alle verifiche di dettaglio.
Rilievi Ispettivi Comuni
Dai rilievi ispettivi pubblicati dalla CONSOB emergono ricorrenti aree di criticità nella qualità delle procedure di analisi comparativa eseguite dai revisori legali in Italia. In primo luogo, i revisori frequentemente non stabiliscono ex ante una soglia di indagine prima di eseguire la procedura di analisi comparativa, determinando invece retrospettivamente se gli scostamenti siano significativi. Questo approccio compromette l'obiettività della procedura poiché la valutazione della significatività del revisore è influenzata dalla conoscenza dello scostamento effettivo. In secondo luogo, la precisione dell'aspettativa formulata dal revisore è spesso insufficiente a fornire il livello di sicurezza desiderato. La CONSOB ha rilevato casi in cui i revisori hanno sviluppato aspettative basate su presupposti di alto livello, quali saldi dell'esercizio precedente corretti per generici trend di mercato, senza incorporare dati operativi specifici dell'entità che avrebbero prodotto un'aspettativa più precisa.
In terzo luogo, l'indagine sugli scostamenti tra importi attesi e importi registrati frequentemente manca di rigore. La CONSOB ha criticato revisori che hanno accettato spiegazioni della direzione senza acquisire e valutare elementi probativi corroboranti, e che non hanno considerato se fluttuazioni inattese o l'assenza di fluttuazioni attese potessero indicare un errore significativo. In quarto luogo, le procedure di analisi comparativa eseguite nella fase di completamento per formare una conclusione complessiva sul bilancio sono talvolta effettuate in modo superficiale, con revisori che si affidano unicamente alla revisione del bilancio senza sviluppare aspettative indipendenti o considerare la coerenza con le conoscenze accumulate durante l'incarico.
Considerazioni Specifiche per l'Italia
I revisori che eseguono procedure di analisi comparativa in Italia devono considerare il quadro normativo contabile e la regolamentazione che modella i dati sottoposti a verifica. Il D.Lgs. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. 135/2016 e successivi, stabilisce il quadro della revisione legale in Italia, e il revisore deve comprendere come i requisiti normativi incidono sulla presentazione e sulla classificazione dei dati finanziari.
Le entità italiane che redigono il bilancio in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) devono applicare gli standard così come adottati dall'Unione Europea. Le entità non quotate e che non rivestono la qualifica di enti di interesse pubblico possono applicare i Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità), che differiscono dagli IAS/IFRS in aspetti significativi di riconoscimento e valutazione. Tali differenze incidono sulla comparabilità dei dati finanziari tra esercizi e tra entità, influenzando a loro volta l'attendibilità delle procedure di analisi comparativa.
Lo IAS 16 (Immobilizzazioni Materiali) e lo IAS 37 (Accantonamenti, Passività Storiche e Passività Potenziali) generano frequentemente scostamenti nelle procedure di analisi comparativa quando l'entità modifica politiche contabili o metodi di valutazione. Le entità soggette a IFRS 16 (Locazioni) hanno subito variazioni significative nei bilanci nel 2019 e negli esercizi successivi a causa del riconoscimento dei diritti d'uso e dei relativi debiti di leasing. Il revisore deve considerare come tali cambiamenti contabili incidono sugli indicatori analitici storici e sulla continuità delle aspettative.
La Banca d'Italia pubblica dati statistici e semestrali sui tassi d'interesse, sui tassi di cambio, e sulle caratteristiche del mercato creditizio italiano che influenzano significativamente le entità finanziarie e le entità con esposizione creditizia rilevante. L'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) fornisce dati su inflazione, disoccupazione, produzione industriale e consumi che rappresentano driver macroeconomici critici per molti settori. Il revisore deve assicurare che i dati utilizzati per sviluppare le aspettative di analisi comparativa siano reperiti da fonti indipendenti, che la metodologia per lo sviluppo delle aspettative sia chiaramente documentata e sia idonea a identificare errori significativi al livello di asserzione rilevante.
Domande Frequenti
Quale differenza sussiste tra l'ISA Italia 520 e lo standard ISA 520 internazionale?
L'ISA Italia 520 è sostanzialmente allineato con lo standard ISA 520 internazionale ma include adattamenti e integrazioni specifiche per l'ordinamento italiano. I requisiti fondamentali relativi alla progettazione, all'esecuzione e alla valutazione delle procedure di analisi comparativa sono identici. Tuttavia, l'ISA Italia 520 deve essere applicato in combinazione con altri standard specifici dell'ordinamento italiano, tra cui l'ISA Italia 315 e l'ISA Italia 330, che possono generare aspettative pratiche differenti. Inoltre, i rilievi ispettivi pubblicati dalla CONSOB e la letteratura tecnica della CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) creano un ulteriore livello di aspettative pratiche che va oltre i requisiti letterali del testo dello standard.
Quale soglia di indagine devono stabilire i revisori italiani per gli scostamenti di analisi comparativa?
La CONSOB si attende che i revisori stabiliscano ex ante una soglia quantitativa di indagine prima di eseguire la procedura di analisi comparativa, non dopo l'osservazione dei risultati. La soglia deve essere fissata a un livello che sia idoneo a identificare scostamenti che potrebbero indicare un errore significativo, tenendo conto del livello di sicurezza desiderato dalla procedura. Per le procedure di analisi comparativa eseguite come procedure di validità, la soglia è tipicamente collegata alla materialità di esecuzione e al rischio valutato di errore significativo. La CONSOB ha criticato revisori che hanno stabilito le soglie retrospettivamente o che hanno utilizzato soglie eccessivamente elevate che non riescono a identificare fluttuazioni potenzialmente significative.
Quali fonti dati sono appropriate per lo sviluppo delle aspettative di analisi comparativa negli incarichi di revisione in Italia?
I revisori italiani devono utilizzare fonti dati che siano indipendenti dagli importi sottoposti a verifica e che abbiano una relazione affidabile e prevedibile con il saldo registrato. Le fonti appropriate includono dati finanziari di periodi precedenti, dati operativi non finanziari quali volumi di produzione o organici, statistiche di settore provenienti da enti come ISTAT o Banca d'Italia, budget e previsioni preparati indipendentemente dal processo di redazione del bilancio, e dati contrattuali quali termini di leasing o listini di prezzi. La CONSOB ha sottolineato che l'affidamento a dati preparati dalla direzione senza verifica della loro attendibilità compromette l'efficacia della procedura di analisi comparativa.
Come si attende la CONSOB che i revisori documentino le procedure di analisi comparativa?
La CONSOB si attende una documentazione esaustiva che chiaramente illustri l'obiettivo della procedura di analisi comparativa, l'asserzione sottoposta a verifica, le fonti dati e i presupposti utilizzati per lo sviluppo dell'aspettativa, la soglia di indagine, il confronto tra l'importo atteso e l'importo registrato, e la valutazione del revisore in merito a qualsiasi scostamento. Quando gli scostamenti superano la soglia di indagine, la documentazione deve includere la natura e l'estensione delle ulteriori procedure eseguite, le spiegazioni ottenute, gli elementi probativi valutati, e la conclusione del revisore relativamente al fatto se lo scostamento indichi un errore significativo.
Quando devono i revisori italiani utilizzare procedure di analisi comparativa sostanziale al posto delle verifiche di dettaglio?
L'ISA Italia 330 consente ai revisori di utilizzare procedure di analisi comparativa sostanziale quale unica risposta sostanziale a un rischio valutato di errore significativo quando il rischio è valutato come inferiore, la relazione tra i dati è sufficientemente prevedibile, e la procedura può essere progettata con precisione sufficiente a identificare errori significativi. Tuttavia, la CONSOB ha rilevato che i revisori talvolta utilizzano procedure di analisi comparativa come sostituto di verifiche dettagliate in circostanze dove le condizioni per l'affidamento non sono soddisfatte, ad esempio quando le relazioni tra dati non sono sufficientemente stabili o quando la valutazione del rischio richiede un testing più rigoroso.
Quali errori comuni si osservano nelle procedure di analisi comparativa della fase di completamento?
La CONSOB ha identificato diverse carenze comuni nella revisione analitica della fase di completamento. Tra queste figurano l'esecuzione di una semplice rassegna del bilancio senza sviluppo di aspettative indipendenti, il mancato considerare se il bilancio sia coerente con la comprensione accumulata del revisore relativamente all'entità e all'ambiente esterno, la mancata identificazione di relazioni o trend inattesi che possono indicare rischi di errore significativo non precedentemente riconosciuti, e la mancata documentazione delle procedure eseguite e delle conclusioni raggiunte. La revisione analitica della fase di completamento rappresenta un requisito obbligatorio secondo l'ISA Italia 520 e non deve essere trattata come una mera formalità.
Rilievi Ispettivi Documentati
I rilievi ispettivi della CONSOB sulla revisione legale evidenziano i seguenti aspetti ricorrenti:
- Documentazione insufficiente dell'aspettativa del revisore prima del confronto con gli importi registrati, con aspettative sviluppate retrospettivamente dopo l'osservazione delle cifre effettive.
- Mancato svolgimento di indagini significative sulle fluttuazioni identificate mediante procedure di analisi comparativa con rigore adeguato e con elementi probativi corroboranti.
- Eccessivo affidamento alle spiegazioni della direzione senza acquisizione di elementi probativi indipendenti corroboranti delle spiegazioni fornite.
- Soglia di indagine non stabilita ex ante prima dello svolgimento della procedura di analisi comparativa, compromettendo l'obiettività della valutazione.
- Procedure di analisi comparativa nella fase di completamento eseguite quale mera formalità senza sviluppo di aspettative indipendenti o considerazione della coerenza con le evidenze acquisite durante l'incarico.
Paesi Correlati
Il presente strumento è disponibile anche per gli incarichi di revisione in altre giurisdizioni europee: Irlanda, Australia, Canada.
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