Definition

Nei fascicoli che vediamo, la valutazione DAC6 è quasi sempre assente: nessun workpaper, nessuna firma, niente di tracciabile. Quando l'Agenzia delle Entrate apre poi una verifica e individua un accordo transfrontaliero non comunicato, il revisore non riesce a dimostrare di averlo considerato. Questo è il rilievo che genera più note di review nei controlli di qualità del MEF.

Come funziona

Si parta dal punto di rottura più frequente. Nei fascicoli italiani che incontriamo, la valutazione DAC6 viene saltata perché si presume che l'obbligo riguardi solo il consulente fiscale del cliente. Lo standard dice altro. ISA Italia 250.A1 richiede al revisore di comprendere il quadro normativo applicabile al cliente, e DAC6 vi rientra a pieno titolo nel momento in cui esistono accordi transfrontalieri significativi.

DAC6 entra in gioco quando il cliente (o il suo consulente) struttura un accordo che attraversi i confini di almeno due Stati membri dell'UE (oppure uno Stato membro e un Paese terzo) e soddisfi uno dei criteri di reportability. Il revisore non deve comunicare in automatico. Deve però comprendere se il cliente sia obbligato a farlo e documentare la propria valutazione nel fascicolo.

In teoria, la norma colpisce i "circular arrangements" e le strutture aggressive. In pratica, cosa succede davvero: il test si gioca su tre hallmark che il revisore deve esaminare uno per uno.

1. Hallmark A (Main benefit test): l'accordo è strutturato in modo tale che ottenere un vantaggio fiscale sia uno dei principali benefici (non secondario o accessorio).

2. Hallmark B (Confidentiality): l'accordo richiede alle parti di mantenere la riservatezza sulla struttura, sui meccanismi o sulla base economica dell'accordo nei confronti delle autorità fiscali.

3. Hallmark C (Uncertain legal position): l'accordo si basa su un aspetto giuridico, contabile o amministrativo incerto o non stabilito dalla giurisprudenza consolidata.

(I tre hallmark A/B/C sono la struttura definita dalla direttiva. Si tratta di una checklist normativa, non di una costruzione retorica.)

Se un accordo soddisfa almeno uno di questi hallmark (A oppure B/C congiuntamente, secondo i casi), diventa reportable. Il professionista che lo ha progettato deve comunicarlo all'amministrazione fiscale, tramite il cliente o direttamente, a seconda della legislazione nazionale di recepimento.

La responsabilità del revisore si articola su due piani: comprendere la natura degli accordi significativi della società e documentare la propria valutazione di applicabilità di DAC6 nel contesto di una relazione di revisione equilibrata. Lo standard chiede questo. Cosa succede davvero: nella maggioranza degli studi italiani la documentazione della valutazione si esaurisce in una riga generica nel memo di pianificazione, e non sopravvive al primo controllo di qualità serio.

Esempio pratico: Archedil S.p.A.

Cliente: Archedil S.p.A., società italiana di ingegneria civile, ricavi pari a EUR 58M, strutture in Italia, Spagna e Portogallo.

Situazione: nel secondo trimestre dell'esercizio, Archedil negozia una ristrutturazione della proprietà intellettuale (IP) con una controllata portoghese. La struttura prevede il trasferimento di diritti di brevetto italiani a una holding portoghese costituita ad hoc, con un canone di royalty ridotto rispetto ai market comparable. La struttura è presentata come confidenziale nel contratto ("le parti non divulgheranno i termini al fisco").

Passo 1: Identificazione dell'accordo Durante la riunione di pianificazione dell'incarico, il partner di revisione chiede esplicitamente al CFO se sia in corso un qualche accordo transfrontaliero significativo. Il CFO cita la ristrutturazione IP.

Nota di documentazione: "Accordo transfrontaliero identificato: trasferimento IP Italia-Portogallo, eseguito Q2, cliente dichiara natura confidenziale."

Passo 2: Valutazione dei hallmark Il revisore analizza se l'accordo soddisfi almeno uno dei criteri DAC6: - Hallmark A (main benefit test): il vantaggio fiscale (riduzione base imponibile italiana tramite deduzione royalty) è palesemente una delle ragioni principali della struttura. Soddisfatto. - Hallmark B (confidentiality): il contratto include clausola di riservatezza esplicita. Soddisfatto. - Hallmark C (uncertain legal position): i comparables per la royalty sono limitati. L'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare il valore in una verifica transfer pricing. Potenzialmente soddisfatto.

Nota di documentazione: "Accordo multihallmark: A e B definitivamente soddisfatti. L'accordo è reportable ai sensi di DAC6. Obbligo di comunicazione all'amministrazione fiscale: competenza del cliente (in qualità di intermediario di fatto) o del designer dell'accordo. Revisore ha segnalato alla direzione l'obbligo."

Complicazione: il consulente fiscale esterno della società (lo studio che ha disegnato la struttura) contesta l'analisi del revisore sul Hallmark A. Sostiene che il vantaggio fiscale sia solo un beneficio collaterale rispetto al razionale industriale (centralizzazione IP). La documentazione promessa per il 30 giugno arriva il 21 luglio, con tre settimane di ritardo. Nel frattempo emerge un ulteriore profilo: non è chiaro chi sia il "designer" ai fini DAC6, dato che lo studio fiscale ha lavorato in collaborazione con il consulente legale di gruppo a Lisbona. Qui il giudizio professionale entra in scena. Il revisore non è il designer e non deve esserlo. Deve però documentare la propria conclusione su chi lo sia, perché questa scelta determina chi resta responsabile della comunicazione. Nel fascicolo finisce una memo che ricostruisce la timeline, le posizioni delle parti e la conclusione del revisore (designer = studio fiscale italiano, ai sensi della direttiva di recepimento).

Passo 3: Documentazione dell'obbligo comunicato Il revisore richiede alla direzione una dichiarazione scritta che confermi: - l'identificazione dell'accordo come potenzialmente reportable; - la comunicazione a un consulente fiscale esterno per l'adempimento dell'obbligo DAC6; - l'avvenuta (o in corso) comunicazione all'amministrazione fiscale, oppure una valutazione del perché l'accordo non soddisfi i criteri.

Nota di documentazione: "Email direzione data 12 luglio, allegato rapporto consulente fiscale esterno con conclusione: 'Accordo reportable DAC6. Comunicazione inoltrata all'Agenzia delle Entrate il 14 luglio tramite intermediario abilitato.' Copia della comunicazione ufficiale conservata nella cartella condivisa del fascicolo."

Conclusione: la ristrutturazione è documentabile come reportable DAC6, l'obbligo comunicato è stato assolto, il rischio di sanzione amministrativa è mitigato. Se il revisore non avesse identificato l'accordo e il cliente fosse stato successivamente sanzionato per mancata comunicazione, la relazione di revisione avrebbe potuto essere criticata per insufficienza nel presidio di profili fiscali significativi.

Cosa controllori e professionisti sbagliano

- Applicazione locale meccanica: il revisore assume che DAC6 si applichi solo qualora la società operi in più di due Stati membri, mentre in realtà basta che l'accordo abbia "elementi transfrontalieri" (per esempio una consulenza fornita da una società estera al cliente italiano: già transfrontaliero).

- Confusione tra progettista e intermediario: capita di leggere nel fascicolo che "il cliente deve comunicare a DAC6," quando la direttiva richiede che sia il progettista (designer) dell'accordo a comunicare. Se il revisore ha fornito consulenza sulla struttura, il revisore potrebbe essere il progettista. Questo aspetto va chiarito nel fascicolo con prove scritte dalla società su chi abbia ideato l'accordo. Riteniamo che il revisore non sia mai il "designer" in senso pieno, perché un revisore che progetta perde l'indipendenza ai sensi del D.Lgs. 39/2010 prima ancora di toccare DAC6. Su questo punto, però, professionisti ragionevoli divergono: alcuni sostengono che la consulenza ricorrente al management (per esempio nella revisione delle policy di transfer pricing) possa configurare un ruolo di "promoter" anche quando l'incarico formale è solo di revisione legale. Si tratta di una zona grigia che andrà chiarita dalla giurisprudenza dell'Agenzia delle Entrate nei prossimi anni.

- Sottovalutazione dell'hallmark C: molti team si concentrano su hallmark A (main benefit) e hallmark B (confidentiality) e trascurano l'hallmark C (posizione giuridica incerta). Eppure gli accordi che si basano su interpretazioni fiscali non consolidate (transfer pricing, place of effective management) spesso soddisfano l'hallmark C anche senza promessa di vantaggi fiscali espliciti. La comunicazione diventa obbligatoria a prescindere.

- Nessuna traccia di valutazione nel fascicolo: il fascicolo non contiene alcun workpaper che documenti "ho valutato l'applicabilità di DAC6 e ho concluso che [applicabile/non applicabile]." Quando l'Agenzia delle Entrate verifica il cliente successivamente e scopre un accordo reportable non comunicato, il revisore non riesce a provare di averlo considerato. Le carte erano leggere. Questo fenomeno non è casuale. La pressione sui compensi (i compensi irrisori che la dottrina italiana lamenta da anni) e la concentrazione del lavoro nella busy season producono un incentivo perverso: la valutazione DAC6 viene scritta dopo, in fase di archiviazione, quando si scrivono le carte dopo. E quando la si scrive dopo, si scrive male, perché manca la memoria fresca delle conversazioni con la direzione.

DAC6 e la valutazione del rischio di frode

DAC6 interseca ISA Italia 240 quando il revisore valuta se il cliente stia intenzionalmente celando accordi transfrontalieri non comunicati alle autorità fiscali. Un accordo palesemente reportable ma non comunicato potrebbe costituire un indicatore di rischio di frode. Il revisore deve:

1. includere nella propria valutazione dei rischi di frode (ISA Italia 240.15) la possibilità che la direzione abbia consapevolmente evitato di comunicare accordi DAC6 per eludere le imposte; 2. documentare se, durante i colloqui con il management, siano emerse dichiarazioni incoerenti riguardanti la comunicazione o il riconoscimento dell'obbligo DAC6; 3. considerare se la mancata comunicazione rientri nei rischi significativi che richiedano una valutazione approfondita ai sensi di ISA Italia 315 e ISA Italia 330; 4. valutare l'impatto sulla relazione di revisione qualora la frode appaia confermata.

Riteniamo che, dato il rafforzamento dei controlli del MEF previsto dal 2025, la documentazione DAC6 diventerà uno dei profili più scrutinati nei controlli di qualità dei prossimi due anni. Il motivo è semplice: si tratta di un obbligo normativo con perimetro definito e scadenze precise, dove la presenza o l'assenza del workpaper è binaria. Per il reviewer è la verifica più rapida da condurre. Per il revisore è la più rapida da fallire.

Termini correlati

- Transfer pricing: il metodo per determinare i prezzi tra società correlate. Spesso oggetto di valutazione DAC6 quando i prezzi praticati sono incerti o non market-comparable. - Hallmark test: il set di tre criteri (main benefit, confidentiality, uncertain legal position) usati per determinare se un accordo sia reportable secondo DAC6. - Intermediario (intermediary): chiunque fornisca assistenza, consulenza o servizi relativi alla progettazione, implementazione o gestione di un accordo transfrontaliero. Può avere obbligo di comunicazione DAC6. - Accordo transfrontaliero (cross-border arrangement): qualsiasi accordo che coinvolga più di uno Stato membro dell'UE (o uno Stato membro e un Paese terzo) nella medesima struttura di business. - ISA Italia 250 (Considerazione delle leggi e dei regolamenti): lo standard che disciplina il presidio del revisore sugli obblighi normativi del cliente, inclusi quelli derivanti da DAC6. - Elusione fiscale aggressiva (aggressive tax planning): strategie fiscali strutturate specificamente per ridurre indebitamente le imposte. Spesso oggetto di comunicazione DAC6.

Strumenti correlati

Non esiste un calcolatore DAC6 dedicato su ciferi.com. Il Kit di valutazione dei rischi ISA 315 contiene però una matrice per l'identificazione degli accordi transfrontalieri significativi e la documentazione della valutazione di applicabilità DAC6 nel contesto della pianificazione dell'incarico.

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