Indice dei contenuti

- Il quadro normativo CSRD e l'assurance obbligatoria - ESRS E1: l'unico standard ambientale sempre applicabile - I disclosure requirement dell'ESRS E1 che impattano l'assurance - Esempio pratico: Manifatture Alpine S.p.A. - Checklist operativa per revisori - Errori comuni nell'applicazione dell'ESRS E1 - Contenuti correlati

Dove si rompe l'assurance CSRD: il baseline fantasma

Il rilievo più frequente che si legge nelle prime review interne condotte dagli studi mid-tier italiani riguarda il target di riduzione delle emissioni senza un anno base tracciabile. La direzione dichiara "meno 30% entro il 2030" e il fascicolo riporta la dichiarazione. Manca il dato 2021 o 2023 a cui quella percentuale si riferirebbe. Manca la riconciliazione con i consumi energetici registrati in contabilità. Nella nostra esperienza, questa è la falla che la delibera sanzionatoria CONSOB citerà per prima, quando le prime sanzioni sulla rendicontazione di sostenibilità cominceranno a circolare.

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha modificato l'articolo 19a della Direttiva Contabile (2013/34/UE), rendendo obbligatoria la rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese dal 1° gennaio 2025. L'applicazione procede a ondate. La prima ondata (2025) copre le grandi imprese di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti già soggette alla NFRD. La seconda ondata (2026) estende l'obbligo a tutte le altre grandi imprese che superino due parametri su tre: 250 dipendenti, 50 milioni di euro di ricavi, 25 milioni di totale attivo. La terza ondata (2027) coinvolge le PMI quotate sopra i 10 dipendenti.

L'articolo 19a.1 stabilisce che le informazioni sulla sostenibilità siano sottoposte ad assurance limitata da parte del revisore legale o di un prestatore di servizi indipendente. Non è facoltativa. È un requisito legale che corre parallelo alla revisione del bilancio consolidato e che, in Italia, il MEF vigila attraverso il D.Lgs. 39/2010 per la parte di competenza del revisore legale.

Cosa significa nella pratica: chi firma cosa

Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), adottati dalla Commissione Europea nel luglio 2023 sulla base del lavoro EFRAG, sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri UE. Il quadro italiano li integra con il sistema duale: il collegio sindacale vigila sulla governance dell'informativa ai sensi dell'art. 2403 C.C., mentre il revisore legale (o il soggetto incaricato dell'assurance) esprime la conclusione limitata ai sensi dell'art. 14-bis del D.Lgs. 39/2010. In termini concreti, questo significa che il collega sindacale ti chiederà la documentazione della valutazione di doppia materialità ancora prima del MEF.

La doppia materialità governa quali ESRS applicare: un'impresa deve rendicontare su tutti gli aspetti materiali dal punto di vista dell'impatto (inside-out) e finanziario (outside-in). L'ESRS E1 fa eccezione. Ed è l'unica eccezione tra gli standard ambientali.

L'eccezione dell'E1: perché "sempre applicabile" non vuol dire "sempre rilevante"

Il paragrafo 16 dell'ESRS E1 stabilisce che tutte le imprese soggette alla CSRD applichino questo standard, indipendentemente dal risultato della valutazione di materialità. Zero eccezioni, nel senso dell'applicabilità. Molte, invece, sul piano pratico.

Un'impresa che concluda che i cambiamenti climatici non siano materiali per i propri impatti o rischi finanziari resta tenuta a rendicontare secondo l'E1. Può spiegare perché considera gli aspetti climatici non materiali, ma deve farlo seguendo la struttura dei disclosure requirement E1-1 fino all'E1-9. Qui si apre la prima zona grigia: quale livello di dettaglio richiede una "spiegazione" quando la materialità è stata esclusa? L'EFRAG non lo specifica. Nella nostra esperienza, i fascicoli che si limitano a una pagina di testo qualitativo difficilmente reggono. Quelli che documentano la metodologia di valutazione di materialità, le soglie quantitative applicate e il coinvolgimento del management nel processo sì.

L'ESRS E1 copre nove aree:

1. E1-1: Piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico 2. E1-2: Politiche relative alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 3. E1-3: Azioni e risorse in relazione alle politiche sul cambiamento climatico 4. E1-4: Target relativi alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 5. E1-5: Consumo di energia e mix energetico 6. E1-6: Emissioni di gas serra (Scope 1, 2, 3) 7. E1-7: Rimozione di gas serra 8. E1-8: Prezzi interni del carbonio 9. E1-9: Ricavi anticipati da prodotti e servizi allineati alla tassonomia

Ogni disclosure requirement definisce informazioni obbligatorie al livello del paragrafo. Chi firma l'assurance deve verificare completezza e accuratezza con procedure di assurance limitata, il che non è la stessa cosa di un'assurance ragionevole. La differenza, spesso, nei fascicoli si perde.

I disclosure requirement dell'ESRS E1 che impattano l'assurance

E1-1: piano di transizione climatica

Il punto in cui le carte diventano leggere più spesso è il piano di transizione. La direzione presenta una slide del board con target e intenti. Il fascicolo la incolla come allegato. Poi si tickano gli otto elementi del paragrafo E1-1.15 senza verificare che il piano sia effettivamente attuabile.

Il disclosure requirement E1-1 richiede la descrizione del piano di transizione dell'impresa verso un'economia sostenibile e la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C. Il paragrafo E1-1.15 elenca otto elementi informativi obbligatori, fra cui i target di riduzione GHG con scadenze temporali, le leve di decarbonizzazione, gli investimenti e le spese OpEx previsti, le dipendenze chiave lungo la catena del valore, la leva finanziaria prevista (green bond, prestiti sostenibili). In termini concreti, si deve verificare che il piano non sia una dichiarazione di intenti ma contenga elementi quantificabili e riconciliabili con i sistemi di controllo di gestione. Se l'impresa dichiari una riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2030, che esista un baseline affidabile per misurare il progresso non è un dettaglio: è il presupposto perché il disclosure abbia un significato verificabile.

E1-4: target climatici e KPI

L'E1-4 governa la disclosure dei target quantitativi che l'impresa si è posta. Il paragrafo E1-4.27 richiede che ogni target includa la metrica utilizzata (tCO2eq, percentuali di riduzione, indici di intensità), l'anno base e l'anno target, le emissioni coperte (Scope 1, 2, 3 o combinazioni), i progressi realizzati nell'anno di rendicontazione.

L'assurance limitata qui non si esaurisce nel verificare l'esistenza dei target. Riguarda anche l'accuratezza delle metriche di progresso, che deve essere riconciliabile con i dati sottostanti. Se l'impresa dichiari una riduzione del 12% rispetto al baseline, si deve poter rifare il calcolo partendo dalla contabilità energetica. Succede raramente al primo tentativo.

E1-6: emissioni GHG

Le emissioni di gas serra sono il cuore quantitativo dell'ESRS E1. Il paragrafo E1-6.44 richiede la disclosure separata di:

- Scope 1: emissioni dirette da fonti controllate dall'impresa - Scope 2: emissioni indirette da energia acquistata, con metodo location-based e market-based - Scope 3: emissioni indirette lungo la catena del valore, se materiali

Per lo Scope 3, l'ESRS E1 rimanda al GHG Protocol Corporate Value Chain Standard. Il revisore deve verificare che l'impresa abbia valutato la materialità delle 15 categorie Scope 3 e rendicontato quelle significative. La sfida dell'assurance sullo Scope 3 è la dipendenza da dati forniti da terzi. Qui vive una legittima divergenza tra professionisti esperti.

Il Partner A ritiene che, in regime di assurance limitata, sia sufficiente verificare che l'impresa abbia adottato una metodologia documentata (spesso average-data o spend-based per la categoria 1) e che i fattori di emissione applicati siano coerenti con database riconosciuti tipo DEFRA o Ecoinvent. La verifica sui fornitori non sarebbe dovuta perché l'assurance limitata non impone procedure di terze parti. Il Partner B risponde che il paragrafo ISA Italia 3000.L53 richiede comunque evidenze sufficienti e appropriate, e che su uno Scope 3 che rappresenti il 90% dell'impronta totale accettare solo la metodologia senza alcuna circolarizzazione a campione esponga il revisore al rischio che il MEF contesti la mancanza di scetticismo professionale. In pratica, i due partner finiscono per negoziare un livello intermedio: circolarizzazione dei primi cinque fornitori per controvalore e nessun test sui restanti. Non è una soluzione pulita. È la soluzione che tiene.

Esempio pratico: Manifatture Alpine S.p.A.

Contesto: Manifatture Alpine S.p.A., azienda italiana di componenti per l'industria automobilistica, ha 420 dipendenti, ricavi per 78 milioni di euro nel 2024, e rientra nella seconda ondata CSRD. Prima rendicontazione secondo gli ESRS per l'esercizio 2025.

applicabilità dell'ESRS E1

Nota di documentazione: verificare che l'impresa sia soggetta alla CSRD. Superamento di due soglie su tre. Manifatture Alpine supera dipendenti (420 > 250) e ricavi (78M > 50M). ESRS E1 si applica automaticamente.

L'impresa ha condotto la valutazione di doppia materialità e ha concluso che i cambiamenti climatici abbiano un impatto finanziario limitato nel breve termine. Nondimeno, resta obbligata ad applicare l'E1 per il paragrafo 16 dello standard.

piano di transizione (E1-1)

Nota di documentazione: ottenere e verificare il piano di transizione approvato dal Consiglio di Amministrazione. Controllare che contenga gli otto elementi del paragrafo E1-1.15.

Il piano approvato prevede riduzione del 35% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2030 (baseline 2023 pari a 2.450 tCO2eq), investimento di 4,2 milioni di euro in efficienza energetica nei prossimi tre anni, sostituzione del 60% della flotta aziendale con veicoli elettrici entro il 2027, partnership con fornitori strategici per mappare le emissioni Scope 3 nella categoria "Purchased goods and services".

target e metriche (E1-4)

Nota di documentazione: riconciliare i target dichiarati con i KPI utilizzati nel sistema di controllo di gestione interno.

I target quantitativi includono: - Target assoluto: riduzione da 2.450 tCO2eq (2023) a 1.593 tCO2eq (2030) per Scope 1+2 - Target di intensità: da 31,4 kgCO2eq per 1.000 euro di ricavi a 18,7 kgCO2eq per 1.000 euro di ricavi - Progresso 2024: emissioni Scope 1+2 pari a 2.287 tCO2eq, riduzione del 6,7% rispetto al baseline

Qui si incontra la prima complicazione reale. A dicembre 2024, Manifatture Alpine acquisisce un ramo d'azienda francese con impianti a gas naturale in Alsazia. La direzione chiede se il baseline 2023 vada ricalcolato proforma (includendo le emissioni storiche del ramo acquisito) o se l'acquisizione vada trattata come evento successivo non retrocedibile. L'ESRS E1 non dà una risposta esplicita per le variazioni di perimetro significative. Qualora il baseline non venga ricalcolato, la riduzione apparente del 6,7% si gonfia artificialmente. Qualora venga ricalcolato, i target del 2030 diventano formalmente irrealizzabili con il nuovo perimetro. Il nostro team ha concluso per il ricalcolo proforma con disclosure esplicita della variazione, citando il paragrafo E1-4.34 sulla coerenza inter-temporale. Il Partner B del nostro ufficio milanese avrebbe scelto diversamente. Su questo tipo di giudizio, ragionevoli professionisti divergono perché la norma tace.

emissioni GHG (E1-6)

Nota di documentazione: verificare il calcolo delle emissioni con il supporto dello specialista interno o esterno. Controllare i fattori di emissione utilizzati e la loro fonte.

Le emissioni 2024 si articolano in Scope 1 pari a 1.456 tCO2eq (combustione gas naturale, gasolio per generatori, flotta aziendale), Scope 2 location-based di 831 tCO2eq (energia elettrica acquistata, fattore di rete italiano 2024) e Scope 2 market-based di 623 tCO2eq (contratti di fornitura con 25% da fonti rinnovabili certificate). Lo Scope 3 stimato per la categoria 1 ammonta a 18.400 tCO2eq.

Il piano di transizione di Manifatture Alpine è quantificato e tracciabile. I target restano misurabili e collegati ai sistemi di reporting interni. L'assurance limitata può basarsi su procedure di revisione analitica e verifica della coerenza dei calcoli, con la consapevolezza che la variazione di perimetro 2024 richiederà una nota specifica nella relazione.

Checklist operativa per revisori

1. Verificare l'applicabilità della CSRD controllando il superamento di due delle tre soglie dimensionali (art. 3, par. 4 della Direttiva Contabile modificata) 2. Confermare l'applicazione obbligatoria dell'ESRS E1 a prescindere dalla valutazione di materialità (ESRS E1, par. 16) 3. Ottenere la valutazione di doppia materialità: verificare il processo seguito e la documentazione delle conclusioni per tutti gli altri ESRS 4. Mappare i disclosure requirement applicabili: identificare le sezioni dell'ESRS E1 che l'impresa deve rendicontare in base alla materialità specifica 5. Definire il livello di assurance richiesto: assurance limitata obbligatoria per legge, possibile estensione ad assurance ragionevole su richiesta volontaria 6. Identificare la necessità di specialisti: emissioni GHG, analisi di scenario climatico, valutazione dei rischi fisici richiedono competenze tecniche specifiche

Errori comuni nell'applicazione dell'ESRS E1

- Applicazione condizionale: alcune imprese ritengono di poter escludere l'ESRS E1 qualora non sia materiale. Il paragrafo 16 dell'ESRS E1 non ammette eccezioni. - Target privi di baseline: dichiarare target di riduzione senza un anno base verificabile rende impossibile misurare i progressi nelle rendicontazioni successive. - Scope 3 sottovalutato: escludere categorie Scope 3 significative senza una valutazione documentata della loro materialità è una lacuna frequente nell'applicazione del GHG Protocol.

Perché le carte sono leggere: la pressione strutturale

Si dirà che è pigrizia del revisore. Non è pigrizia. Sull'ESRS E1 le carte sono leggere per quattro ragioni strutturali che si sovrappongono. I compensi irrisori per le prime rendicontazioni di sostenibilità (molti studi hanno acquisito gli incarichi a valori che non coprono le ore specialistiche necessarie). Il backlog del MEF che rende improbabile un'ispezione a breve termine, il che sposta la percezione del rischio. La qualità dei dati forniti dal cliente sullo Scope 3, che è costantemente sotto la soglia che il revisore chiederebbe sul bilancio. E la sovrapposizione temporale con la busy season tradizionale: il fascicolo CSRD si chiude in parallelo con il consolidato, quando scrivere le carte dopo è già la prassi. In questo contesto, il secondo confronto (tra il target dichiarato e la traiettoria effettiva necessaria per rispettarlo) non compare quasi mai nei fascicoli. È qui che il primo ciclo di controlli MEF troverà le prime ispezioni con rilievi sostanziali.

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- Glossario CSRD: definizioni di Corporate Sustainability Reporting Directive e requisiti di applicazione - Calcolatore doppia materialità: strumento per valutare la materialità degli aspetti ESG secondo gli ESRS - ESRS S1 Social Standards Guide: guida all'applicazione degli standard sociali nella rendicontazione di sostenibilità

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