Definition

Le DTL sono il rilievo che torna ogni anno: nessuno le ricalcola davvero. Si parte dal saldo dell'anno scorso, si aggiunge il movimento netto del bilancio, si firma. Quando il revisore esterno chiede la riconciliazione voce per voce, le carte sono leggere.

Cosa va storto, prima di parlare di standard

Quasi tutti i fascicoli di revisione che apriamo hanno lo stesso schema sulla DTL. Il prospetto delle differenze temporanee dell'anno precedente viene copiato. La direzione comunica i nuovi movimenti (un'acquisizione, un'ulteriore quota di ammortamento accelerato, una rivalutazione). Questi movimenti vengono sommati al saldo. Si tickano le righe contro il bilancio civilistico, si chiude il foglio. Il prospetto IAS 12.81 spesso non viene aggiornato; il revisore tickka senza ricalcolare.

Il problema non è la procedura in sé. Il problema è che la DTL ha una natura ricorrente che alimenta una mentalità di roll-forward. Le procedure analitiche degradano anno dopo anno perché ogni anno sembra l'anno scorso, finché non lo è. Lo abbiamo visto su una manifatturiera lombarda nel 2024: la DTL sull'impianto rivalutato girava dal 2019, nessuno aveva notato che la vita utile residua si era ridotta da 10 a 6 anni nel 2022 dopo un evento tecnico. La differenza temporanea si era compressa, l'aliquota effettiva era cambiata, e il calcolo era ancora quello vecchio. Carte leggere, rilievo certo.

Solo a questo punto serve riprendere lo standard.

Cosa richiedono lo IAS 12 e l'OIC 25

Lo IAS 12.15 impone il riconoscimento di una DTL per tutte le differenze temporanee imponibili, salvo le eccezioni esplicite (rilevazione iniziale di un'attività in operazioni che non sono aggregazioni aziendali, e undistributed earnings di controllate quando l'investitore controlla la tempistica e ritiene improbabile il rovesciamento — IAS 12.39). L'OIC 25, applicato nei bilanci redatti secondo il Codice Civile (art. 2426 C.C., comma 1, n. 14), richiede analoga identificazione e iscrizione, con il vincolo della ragionevole certezza per le DTA correlate.

Il calcolo poggia su tre elementi. Prima si identifica la differenza temporanea (valore contabile contro base fiscale). Poi si stima il periodo nel quale la differenza si annullerà. Infine si applica l'aliquota promulgata o sostanzialmente promulgata per quel periodo, secondo lo IAS 12.47.

Cosa accade in pratica? L'aliquota applicata è quasi sempre l'IRES corrente al 24%, anche quando la legge di bilancio ha già annunciato variazioni che entreranno in vigore prima del realizzo. Se l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato circolari che modificano la base fiscale di un asset (è successo con i super-ammortamenti e con la rivalutazione 2020 ex DL 104/2020), il fascicolo non sempre se ne accorge. La direzione fornisce un calcolo. Il revisore lo controlla aritmeticamente. Nessuno rifà il prospetto IAS 12.81 dalle differenze sottostanti.

La zona grigia: dove vive il giudizio

Tre punti dove revisori esperti possono ragionevolmente non essere d'accordo.

DTA che dovrebbero compensare la DTL. Lo IAS 12.74 consente la compensazione solo se DTA e DTL si riferiscono alla stessa autorità fiscale e l'entità ha un diritto legale di compensazione. Su gruppi italiani con consolidato fiscale ex artt. 117–129 TUIR, il diritto è chiaro. Su una controllata estera (anche UE), no. Abbiamo visto fascicoli che compensavano DTA tedesche contro DTL italiane sulla base di "stesso gruppo, stessa direzione fiscale": rilievo CONSOB sicuro, perché la stessa autorità fiscale non c'è.

Riserve da rivalutazione. L'art. 2426 C.C. e il D.Lgs. 38/2005 impongono trattamenti specifici. Una rivalutazione iscritta a riserva (non a conto economico) genera una DTL che alcuni colleghi iscrivono direttamente a riduzione della riserva, altri preferiscono passare per OCI quando si applicano gli IFRS. Lo IAS 12.61A è esplicito (segue la natura della transazione sottostante), ma nella pratica italiana si trovano entrambe le impostazioni firmate.

Undistributed earnings di controllate estere. L'eccezione dello IAS 12.39 si applica solo se l'investitore controlla la tempistica del rovesciamento E ritiene improbabile la distribuzione nel prevedibile futuro. Con Pillar Two (BEPS 2.0) e il D.Lgs. 209/2023 sull'imposizione minima globale del 15%, il "prevedibile futuro" è cambiato per molti gruppi italiani. Una posizione che era difendibile nel 2022 oggi richiederebbe una rivalutazione del giudizio di management. Pochi fascicoli che abbiamo letto la documentano.

Esempio pratico: Manifatture Lombarde S.r.l.

Cliente: azienda manifatturiera italiana, FY 2024, ricavi per EUR 18,5 milioni, redazione del bilancio secondo IFRS.

Passo 1 – Identificazione della differenza temporanea Manifatture Lombarde ha rivalutato un impianto produttivo al fair value di EUR 2.400.000 secondo lo IAS 16.31. La base fiscale dell'impianto per scopi IRES rimane EUR 1.800.000 (costo storico non aumentato ai fini fiscali ex art. 110 TUIR). Differenza temporanea: EUR 600.000 (valore contabile superiore alla base fiscale). Nota di documentazione: nel prospetto delle immobilizzazioni materiali, registrare la differenza identificata con il riferimento al paragrafo dello IAS 16 dove la rivalutazione è avvenuta.

Passo 2 – Stima del periodo di realizzo L'impianto ha una vita utile residua di 10 anni. La differenza di EUR 600.000 si annullerà man mano che l'impianto viene ammortizzato sia nel bilancio (EUR 240.000 di ammortamento annuo) sia nel calcolo fiscale (EUR 180.000 di ammortamento fiscale annuo). La differenza temporanea diminuisce di EUR 60.000 all'anno. Periodo stimato di realizzo: 10 anni. Nota di documentazione: nel prospetto di riconciliazione tra reddito contabile e imponibile IRES, documentare il periodo di realizzo stimato e collegarlo al piano di ammortamento aggiornato.

Passo 3 – Applicazione dell'aliquota fiscale L'aliquota IRES vigente è 24%. La DTL è calcolata come EUR 600.000 × 24% = EUR 144.000.

Complicazione (settembre 2024) A settembre la legge di bilancio in iter annuncia una modifica dell'aliquota IRES per le società che non reinvestono utili: aliquota incentivante al 20% per il 2025–2027, ritorno al 24% successivamente. La direzione di Manifatture Lombarde non aggiorna il calcolo: applica il 24% piatto. Dovrebbe? Lo IAS 12.47 chiede l'aliquota promulgata o sostanzialmente promulgata alla data di bilancio. Se la norma è già passata in via definitiva entro il 31 dicembre 2024, va applicata per tranche di realizzo (60.000 × 20% per i primi 3 anni, 60.000 × 24% per i restanti 7). Il calcolo corretto darebbe una DTL di circa EUR 136.800, non 144.000.

Riterremmo accettabile il calcolo originario? No, perché la legge è sostanzialmente promulgata e perché il file deve raccontare la storia di come la DTL è stata ricalcolata, non solo riportata. La differenza è piccola ma il segnale di metodo è importante: si è guardato lo standard, si è verificata l'aliquota, si è ricalcolato. Il fascicolo lo dimostra. Quando arriva la CONSOB o il revisore esterno l'anno dopo, le carte sono pesanti.

Nota di documentazione: in allegato al prospetto della riconciliazione, registrare l'aliquota fiscale applicata, il riferimento normativo, e la conferma circa eventuali disegni di legge in iter che modificherebbero l'aliquota entro il periodo di realizzo. Questo è il foglio che andrebbe rifatto ogni anno, non spuntato.

Conclusione del caso La DTL così ricalcolata è iscritta nello stato patrimoniale come passività non corrente secondo lo IAS 12.74. Se non si fosse verificata l'aliquota promulgata, si sarebbe sopravvalutata la passività di circa EUR 7.200, con un effetto correlato sull'utile dell'esercizio.

Cosa i revisori e i controllori non valutano correttamente

- Confusione tra aliquota vigente e aliquota promulgata. Molti revisori applicano meccanicamente l'aliquota fiscale corrente senza verificare se una riforma (anche già approvata ma non ancora vigente) cambierà l'aliquota nel periodo di realizzo. Lo IAS 12.47 richiede che si applichi l'aliquota promulgata o sostanzialmente promulgata. In Italia, le modifiche dell'IRES annunciate in legge di bilancio ed entrate in vigore negli anni successivi devono essere considerate. Non è un dettaglio: con Pillar Two e l'imposizione minima globale al 15%, lo scenario delle aliquote effettive è cambiato per i gruppi sopra soglia, e il fascicolo deve documentare il ragionamento.

- Omissione di differenze temporanee da rivalutazioni. Le rivalutazioni di immobilizzazioni secondo lo IAS 16 e gli incrementi di valore secondo lo IAS 40 generano differenze temporanee significative che spesso non vengono identificate. Lo IAS 12.5 richiede una valutazione di tutte le differenze temporanee. La rivalutazione 2020 (DL 104/2020) ha lasciato in molti bilanci italiani importi che oggi nessuno traccia più nel prospetto IAS 12.81.

- Mancanza di documentazione sulla base fiscale. Il calcolo della DTL richiede la base fiscale di ogni attività e passività. Molti fascicoli contengono il calcolo della differenza temporanea ma non il fondamento della base fiscale dichiarata dalla direzione. È la voce che il revisore dovrebbe verificare per primo, ed è quella che più spesso si trova "scritta dopo".

- Uso improprio della compensazione DTA/DTL. Vedi sopra sulla zona grigia: la compensazione richiede stessa autorità fiscale e diritto legale. Quando il consolidato fiscale è italiano, il diritto c'è. Quando il consolidato è IFRS ma le società sono in giurisdizioni diverse, no.

Passività fiscale differita rispetto a attività fiscale differita

Una attività fiscale differita (DTA) sorge quando la base fiscale supera il valore contabile per le attività, o il valore contabile supera la base fiscale per le passività. Entrambe derivano da differenze temporanee secondo lo IAS 12 e l'OIC 25, ma hanno effetti opposti: una DTL rappresenta un'uscita di cassa futura (tassa da pagare), mentre una DTA rappresenta un'entrata di cassa futura (riduzione della tassa).

Si applica lo stesso processo di identificazione e misurazione a entrambe. Nel caso delle DTA, però, si valuta anche la recuperabilità secondo lo IAS 12.24(b) (e, per i soggetti OIC, secondo il principio della ragionevole certezza dell'OIC 25), verificando se sia probabile che il reddito imponibile futuro sia disponibile per compensare i crediti fiscali. Per le DTL la probabilità non si discute: la passività si iscrive comunque, salvo le eccezioni esplicite dello IAS 12.39.

Termini correlati

- Base fiscale — il valore di un'attività o passività per scopi fiscali; punto di partenza per identificare la differenza temporanea. - Differenza temporanea — la differenza tra valore contabile e base fiscale che genera la DTL o DTA. - Aliquota fiscale promulgata — l'aliquota che lo IAS 12.47 richiede di applicare, anche se non ancora vigente. - Riconoscimento delle imposte differite — il processo di valutazione se una DTL o DTA debba essere iscritta in bilancio. - Attività fiscale differita — l'effetto opposto: credito fiscale che sorgerà in periodi futuri. - Leasing e imposte differite — come lo IFRS 16 crea differenze temporanee significative tra valore contabile (diritto d'uso) e base fiscale (canoni).

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