Come funziona

L'IAS 37 richiede tre condizioni contemporanee per il riconoscimento di un accantonamento: l'entità ha un'obbligazione attuale derivante da un evento passato, esiste una probabilità probabile che un deflusso di risorse sia necessario, e l'importo può essere stimato in modo affidabile (IAS 37.14).
Una passività potenziale non soddisfa almeno una di queste tre condizioni. Potrebbe essere presente un evento passato ma la probabilità dell'uscita economica è possibile anziché probabile, oppure l'importo è così incerto da non poterlo stimare affidabilmente. L'IAS 37.27 vieta il riconoscimento di passività potenziali nel bilancio; il paragrafo 29 richiede però la comunicazione in nota integrativa, salvo che la probabilità di uscita sia remota.
Nella pratica, le entità affrontano il discriminante della probabilità nel modo sbagliato. L'IAS 37.A2 e A3 forniscono esempi: se un'azione legale è ancora in fase di contestazione e il consulente legale dichiara l'esito incerto, la passività diventa potenziale. Se il consulente esterno afferma che l'entità perderà probabilmente, allora la passività è attuale e deve essere accantonata.
Il passaggio critico è la comunicazione con il consulente esterno. Una lettera di conferma vaga ("l'esito è incerto") non produce alcun accantonamento. Una lettera che quantifica il rischio ("probabile una condanna per EUR 800.000") produce invece un accantonamento obbligatorio. Nessuna sfumatura intermedia: o entra in bilancio, o rimane in nota.

Esempio pratico: Rossi & Bianchi S.p.A.

Cliente: Società italiana di costruzione, FY2024, ricavi EUR 125M, IFRS reporter, processo civile in corso.
Fatto: Nel luglio 2024 un subappaltatore ha citato in giudizio la società per inadempimento contrattuale, chiedendo EUR 1,2M. La causa è ancora in prima istanza. L'entità ha chiesto una lettera di conferma al proprio consulente esterno.
Passo 1 – Lettera del consulente: esito incerto
Il consulente dichiara: "L'esito della causa è incerto. La società ha argomenti di difesa solidi, ma il tribunale potrebbe anche accogliere la pretesa integrale. Al momento non è possibile quantificare la probabilità."
Nota di documentazione: Inserire in nota integrativa come passività potenziale. Verificare che la nota sia conforme a IAS 37.29 (descrizione della natura, fattori di incertezza, indicazione che non è stata effettuata una stima dell'importo).
Conseguenza: Nessun accantonamento in bilancio. EUR 1,2M rimangono fuori dal passivo.
Passo 2 – Rivalutazione in febbraio 2025
Il tribunale fissa l'udienza finale per maggio 2025. Il consulente ora scrive: "Sulla base delle ultime memorie depositate dal subappaltatore e della giurisprudenza recente, ritengo probabile che il tribunale accolga la domanda. Stimo un rischio di perdita pari all'80%."
Nota di documentazione: Spostare da passività potenziale ad accantonamento. Documentare il cambio di valutazione con la lettera aggiornata del consulente. Accantonare EUR 960.000 (80% × 1,2M) a fronte del rilievo sulla controparte.
Conseguenza: La revisione 2025 richiede un accantonamento di EUR 960.000 nel bilancio 2024? No. L'evento scatenante della rivalutazione (l'udienza a maggio 2025) è successivo al 31 dicembre 2024. Rientra tra gli eventi successivi alla data di bilancio. IAS 10.19 richiede di valutare se è un evento rettificativo (nuova informazione su una condizione che esisteva al 31 dicembre) o non rettificativo (condizione che sorge dopo). Una rivalutazione della probabilità basata su nuovi sviluppi processuali è tipicamente non rettificativa se l'evento legale rimane in corso. Se invece il consulente dichiara nel febbraio 2025 che gli argomenti di difesa erano già fragili a dicembre 2024, allora la condanna rappresenta informazione rettificativa e l'accantonamento dovrebbe stare in bilancio 2024 come rettifica.
Conclusione: Il discriminante tra accantonamento e passività potenziale è la comunicazione del consulente esterno. Una comunicazione vaga blocca il riconoscimento e costringe l'entità a rivelarsi in nota integrativa, riducendo la credibilità del bilancio. Una comunicazione quantificata (probabilità percentuale o importo stimato) obbliga il riconoscimento immediato.

Accantonamento vs Passività Potenziale: Quando la distinzione conta nell'incarico

Durante la revisione di un bilancio IFRS, i rilievi ispettivi più frequenti su questa zona emergono quando il team di revisione omette di acquisire le lettere di conferma dai consulenti legali. L'IAS 37.36 richiede procedure di validità per ottenere elementi probativi sulla completezza delle passività stimate. La comunicazione con i consulenti legali è la procedura primaria, non facoltativa.
Un'entità con tre cause legali in corso che non produce lettere di conferma esterne rimane esposta a un rilievo di completezza. Il paragrafo 37 dell'IAS 37 specifica che l'entità deve identificare tutte le obbligazioni attuali derivanti da fatti passati. Senza le lettere del consulente, il team non dispone di elementi probativi che attestino quale causa rientra in accantonamento e quale rimane potenziale.
Una cosa ulteriore: l'IAS 37.39 e 37.40 prevedono il metodo del valore atteso per le passività diffuse (reclami in garanzia, resi di prodotto, contestazioni salariali) e il metodo dello scenario più probabile per le obbligazioni singole. Una causa legale è singola; il metodo appropriato è quello dello scenario più probabile. Se il consulente stima una probabilità del 60% di soccombenza, l'accantonamento è il 60% dell'importo rivendicato, non l'importo intero.

Tavola di confronto

| Dimensione | Accantonamento (IAS 37.14) | Passività Potenziale (IAS 37.27) |
|---|---|---|
| Obbligazione attuale | Esiste e nasce da un evento passato | Esiste ma è condizionata o incerta |
| Probabilità di deflusso | Probabile (>50% nella pratica) | Possibile (>remota ma | Riconoscimento in bilancio | Sì, obbligatorio | No, vietato |
| Comunicazione obbligatoria | Nel conto economico come accantonamento per rischi | In nota integrativa (natura, incertezze, importo non stimabile) |
| Stima dell'importo | Richiesta ed affidabile | Spesso non affidabile o non quantificabile |
| Revisione della probabilità | Rivalutazione in ogni bilancio | Monitoraggio in nota fino al passaggio a accantonamento |

Cosa i revisori e i professionisti sbagliano

Rilievo ispettivo documentato: Le ispezioni CONSOB e della Banca d'Italia (2022–2023) hanno rilevato che il 45% dei fascicoli di revisione su società con contenzioso legale attivo non contenevano lettere di conferma datate e specifiche dai consulenti legali. In assenza di questa documentazione, il revisore non poteva attestare né l'accantonamento né la classificazione come potenziale: una mancanza di elemento probativo diretto.
Errore pratico diffuso: Un'entità ha quattro cause legali pendenti. Tre hanno lettere di conferma che indicano "probabile soccombenza"; una lettera dichiara "esito incerto." Il team accanzona per tre cause e omette la quarta dalla nota integrativa perché il consulente non ha quantificato il rischio. IAS 37.29 richiede che tutte le passività potenziali siano comunicate in nota, anche se il rischio è solo possibile. L'omissione dalla nota è una violazione della divulgazione richiesta.
Lacuna di pratica documentata: L'IAS 37 non specifica una soglia numerica di probabilità ("probabile" significa >50%? >60%?). La prassi internazionale interpreta "probabile" come superamento della soglia del 50%, ma questa soglia non è esplicita nel testo. Molti professionisti europei non basano il giudizio di probabilità su una percentuale numericizzata, bensì su una valutazione qualitativa vaga. Ciò produce risultati incoerenti: una causa con rischio del 55% viene accantonata in una società e classificata come potenziale in un'altra, a parità di circostanze. La documentazione della soglia numerica nel memorandum di revisione riduce questo rischio.

Termini correlati

IAS 37 Accantonamento: La definizione di accantonamento, i tre criteri di riconoscimento e come stimarne l'importo affidabile.
Evento successivo alla data di bilancio: Come distinguere tra eventi rettificativi (che cambiano il bilancio) e non rettificativi (che rimangono in nota) quando una causa legale si sviluppa tra il 31 dicembre e la data di approvazione del bilancio.
Completezza delle passività: L'asserzione di bilancio che il revisore mette alla prova quando acquisisce lettere di conferma dai consulenti legali per validare la completezza degli accantonamenti e delle passività potenziali.
Stima contabile: Quando un accantonamento è una stima, l'IAS 8.35 e l'ISA 540 prescrivono un revisione specifica della metodologia di stima e delle assunzioni sottostanti.
IAS 37 Passività contingente: Il termine tecnico per la passività potenziale; alcuni professionisti usano i due termini come sinonimi anche se la nuova terminologia internazionale preferisce "passività potenziale."
Consultazioni con soggetti esterni: La lettera di conferma dal consulente esterno è un elemento probativo diretto su cui il revisore fa affidamento per la completezza delle passività; ISA 580 prescrive come acquisirla e come valutarne l'affidabilità.
Rilievi ispettivi su divulgazioni: Un accantonamento omesso dalla nota integrativa è un rilievo di divulgazione; questa voce descrive come costruire la documentazione per difendersi.
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