Indice

1. Quadro decisionale per i giudizi con modifica 2. Valutazione della pervasività 3. Esempio pratico: da senza modifica a con rilievi 4. Lista di controllo pratica 5. Errori comuni 6. Contenuti correlati

Quadro decisionale per i giudizi con modifica

L'ISA Italia 705.6 struttura un processo decisionale su due livelli. Prima si identifica la natura della questione, poi se ne valuta l'entità.

Natura della questione: limitazione vs errore significativo

L'ISA Italia 705.6(b) definisce le limitazioni come situazioni in cui il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. L'ISA Italia 705.6(a) qualifica come errori significativi le situazioni in cui il revisore ritiene che il bilancio contenga inesattezze (policy contabili inappropriate, applicazione scorretta delle stesse, informativa inadeguata).

La distinzione determina quale tipo di modifica sia disponibile. Le limitazioni conducono a giudizi con rilievi (se significative) o all'impossibilità di esprimere un giudizio (se pervasive). Gli errori significativi conducono a giudizi con rilievi (se significativi) o a giudizio negativo (se pervasivi).

Indicatori di limitazione nell'acquisizione degli elementi probativi: - Il cliente nega l'accesso a informazioni necessarie - Le scritture contabili sono incomplete o distrutte - Il revisore legale è nominato dopo la chiusura dell'esercizio senza aver potuto presenziare all'inventario fisico - Non pervengono risposte alle richieste di conferma

Indicatori di errore significativo: - Il revisore contesta il metodo di valutazione applicato dalla società - L'informativa richiesta dai principi contabili risulta omessa o inadeguata - La direzione rifiuta di correggere errori individuati - Il revisore ritiene inappropriate le stime contabili della direzione

Valutazione della pervasività

L'ISA Italia 705.5(a) definisce "pervasivi" gli effetti che non si limitano a specifici elementi, conti o informazioni del bilancio. La pervasività si valuta su due dimensioni, secondo l'ISA Italia 705.A1.

Test di pervasività: 1. Ampiezza: la questione interessa più voci di bilancio o risulta circoscrivibile? 2. Rilevanza qualitativa: la questione, se affrontata diversamente, richiederebbe una riscrittura sostanziale dell'informativa e inciderebbe sulla comprensione complessiva del bilancio?

Qualora la risposta sia affermativa, gli effetti sono da considerarsi pervasivi. Ne deriva un giudizio negativo (per errori significativi) o l'impossibilità di esprimere un giudizio (per limitazioni).

Esempio pratico: da senza modifica a con rilievi

Scenario: Officine Lombarde S.p.A.

Officine Lombarde SPA è un costruttore di macchinari industriali con ricavi 2024 di EUR 48 milioni. In fase di completamento emergono due questioni:

1. Fondo svalutazione crediti: la società non ha costituito alcun fondo, nonostante crediti scaduti da oltre 120 giorni per EUR 2,1 milioni verso un cliente in procedura concordataria 2. Informativa parti correlate: manca la disclosure di un finanziamento di EUR 800.000 concesso all'amministratore delegato

Passo 1: identificazione della natura

Documentazione: "Analisi della natura delle questioni individuate secondo l'ISA Italia 705.6"

Entrambe le questioni sono errori significativi ai sensi dell'ISA Italia 705.6(a). Il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti per valutare la situazione, ma contesta le scelte della direzione. Non si configurano limitazioni nell'acquisizione di elementi probativi.

Passo 2: valutazione della significatività

Documentazione: "Confronto con la significatività: EUR 480.000 (1% sui ricavi). Fondo svalutazione: EUR 2,1M (4,4x significatività). Informativa parti correlate: EUR 800.000 (1,7x significatività)"

Entrambe le questioni superano la significatività. Il fondo svalutazione è chiaramente significativo in termini quantitativi. L'informativa parti correlate, quantitativamente rilevante, presenta anche una valenza qualitativa per la governance e per l'art. 2391-bis C.C.

Passo 3: test di pervasività

Documentazione: "Valutazione della pervasività secondo ISA Italia 705.A1"

- Ampiezza: le questioni interessano due voci distinte (crediti e informativa) senza correlazione - Rilevanza qualitativa: il fondo svalutazione incide sui crediti (17% del totale attivo), mentre l'informativa riguarda le operazioni con parti correlate. Correggere il fondo richiederebbe note aggiuntive ma non la riscrittura del bilancio

Valutazione: significativo ma non pervasivo, per entrambe le questioni.

Passo 4: determinazione del tipo di giudizio

Documentazione: "Errore significativo + Significativo = Giudizio con rilievi (ISA Italia 705.7(a))"

Conclusione: giudizio con rilievi per errore significativo su due questioni significative ma non pervasive.

Lista di controllo pratica

Si applichi questa checklist sull'incarico corrente:

1. Identificare la natura: si tratti di una limitazione nell'acquisizione di elementi probativi (non si è in grado di ottenere evidenze) o di un errore significativo (si dispone delle evidenze ma si contesta la conclusione della direzione)?

2. Quantificare l'effetto: si calcoli l'impatto monetario e lo si confronti con la significatività. Per le questioni qualitative si documenti perché l'informativa sia necessaria ai sensi dei principi contabili applicabili (OIC per i bilanci redatti secondo le norme civilistiche, IFRS per i bilanci dei soggetti quotati).

3. Applicare il test di pervasività: la questione interessi più voci del bilancio o un'area circoscritta? Richiederebbe una riscrittura sostanziale dell'informativa se affrontata diversamente?

4. Selezionare il tipo di giudizio: si applichi la matrice ISA Italia 705.7-8. Limitazione + significativo = con rilievi. Limitazione + pervasivo = impossibilità di esprimere un giudizio. Errore significativo + significativo = con rilievi. Errore significativo + pervasivo = negativo.

5. Documentare gli elementi alla base: si spieghi perché la questione risulti significativa o pervasiva, citando i principi contabili violati, l'effetto stimato e, ove pertinente, l'interazione con il collegio sindacale ex art. 2409-septies C.C.

6. Rivedere il linguaggio: la sezione "Elementi alla base del giudizio con modifica" usa i termini tecnici appropriati ("non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi" per le limitazioni, "riteniamo che" per gli errori significativi)?

Errori comuni

Confondere limitazioni ed errori significativi: una direzione che rifiuti di correggere un errore individuato dal revisore integra un errore significativo, non una limitazione nell'acquisizione di elementi probativi.

Sottovalutare la pervasività: l'omessa costituzione di fondi per rischi legali di importo rilevante può risultare pervasiva qualora incida sulla valutazione della continuità aziendale ai sensi del CCII (D.Lgs. 14/2019).

Decorrenza: dicembre 2026. Per gli EIP, le carenze nella motivazione del giudizio con modifica espongono il revisore legale al procedimento sanzionatorio CONSOB ex art. 26 del D.Lgs. 39/2010. La multa, nelle delibere CONSOB degli ultimi esercizi, si è attestata in un range tra EUR 25.000 ed EUR 250.000 per incarico, oltre ai riflessi sulla permanenza nel Registro tenuto dal MEF.

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