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Il quadro normativo AMLD IV e V

La IV Direttiva Antiriciclaggio (UE 2015/849) e la V Direttiva (UE 2018/843) hanno esteso gli obblighi di prevenzione del riciclaggio ai revisori legali e alle società di revisione. In Italia, il recepimento è avvenuto tramite il D.Lgs. 90/2017 e successive modifiche.

Ambito di applicazione per i revisori


Gli obblighi si applicano quando il revisore fornisce servizi che vanno oltre la mera revisione contabile. L'articolo 3, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 231/2007 include specificamente:
La revisione contabile ordinaria non è direttamente sottoposta agli obblighi AMLD, ma il revisore deve segnalare operazioni sospette identificate durante qualsiasi servizio professionale.

Rapporto con il segreto professionale


L'articolo 52 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che l'obbligo di segnalazione alla UIF prevale sul segreto professionale quando ricorrono i presupposti della normativa antiriciclaggio. Il revisore non può invocare il segreto per evitare la segnalazione di operazioni sospette.

  • Consulenza fiscale
  • Consulenza societaria e finanziaria
  • Servizi di due diligence
  • Assistenza in operazioni straordinarie

Obblighi di identificazione e verifica

Adeguata verifica della clientela


Prima di instaurare il rapporto professionale, il revisore deve:
Per le persone giuridiche, il titolare effettivo è la persona fisica che:

Adeguata verifica rafforzata


L'articolo 23 del D.Lgs. 231/2007 prevede misure rafforzate per:
La verifica rafforzata richiede controlli aggiuntivi sulle fonti di ricchezza e sui fondi coinvolti nelle operazioni.

Conservazione della documentazione


La documentazione deve essere conservata per 10 anni dalla cessazione del rapporto (art. 35 D.Lgs. 231/2007). Include:

  • Identificare il cliente tramite documenti probativi non falsificabili
  • Verificare l'identità su documenti probativi
  • Identificare il titolare effettivo secondo i criteri dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007
  • Raccogliere informazioni sullo scopo del rapporto professionale
  • Possiede o controlla una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto
  • Esercita il controllo sulla direzione dell'ente
  • Clienti non fisicamente presenti
  • Operazioni con soggetti in paesi terzi ad alto rischio
  • Persone politicamente esposte (PEP)
  • Copia dei documenti di identificazione
  • Informazioni sul titolare effettivo
  • Registrazioni delle operazioni effettuate
  • Eventuali segnalazioni inviate alla UIF

Procedura di segnalazione delle operazioni sospette

Criteri di identificazione


Un'operazione è sospetta quando il revisore sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per ritenere che sia in corso o sia stata tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Indicatori tipici nelle attività di revisione:

Modalità di segnalazione


La segnalazione alla UIF deve essere effettuata:

Divieto di comunicazione


L'articolo 51 del D.Lgs. 231/2007 vieta di comunicare al cliente o a terzi l'avvenuta segnalazione. La violazione configura reato penale.

  • Transazioni incongruenti con l'attività dichiarata
  • Operazioni frazionate senza giustificazione economica
  • Pagamenti verso paesi ad alto rischio non correlati all'attività
  • Modifiche societarie frequenti senza logica operativa
  • Immediatamente quando si forma il sospetto
  • Attraverso la piattaforma telematica RADAR-UIF
  • Con modello standardizzato che include tutti gli elementi previsti

Esempio pratico: Segnalazione operazioni sospette

Società: Adriatico Logistics S.r.l., società di trasporti con sede a Bari, fatturato annuo EUR 8,5 milioni, 25 dipendenti.
Scenario: Durante la revisione del bilancio 2024, il revisore identifica una serie di transazioni che richiedono valutazione per possibile segnalazione alla UIF.

Step 1: Identificazione delle operazioni anomale


Il revisore rileva nel conto economico ricavi per servizi di trasporto verso tre società estere:
Totale: EUR 1.350.000 (16% del fatturato annuo)
Nota di documentazione: registrare nella carta di lavoro AML-01 l'elenco delle controparti estere con importo e frequenza delle transazioni

Step 2: Verifica della sostanza economica


Il revisore esamina:
Discrepanza identificata: i ricavi dichiarati non corrispondono alla capacità operativa documentata.
Nota di documentazione: allegare alla carta AML-01 il confronto tra ricavi dichiarati e documenti di trasporto effettivi

Step 3: Valutazione dei criteri di sospetto


Il revisore applica gli indicatori dell'allegato tecnico UIF:
La combinazione di questi elementi configura operazione sospetta.
Nota di documentazione: documentare nella carta AML-02 la valutazione dei criteri secondo l'allegato tecnico UIF

Step 4: Segnalazione alla UIF


Il revisore procede alla segnalazione tramite RADAR-UIF entro 5 giorni dalla identificazione del sospetto, includendo:
Nota di documentazione: conservare ricevuta di invio nella carta AML-03, senza comunicare al cliente l'avvenuta segnalazione
Conclusione: La segnalazione è stata inviata regolarmente alla UIF. Il fascicolo documenta l'adempimento dell'obbligo normativo senza compromettere il segreto professionale per gli aspetti non correlati al sospetto.

  • Baltic Shipping Ltd (Estonia): EUR 450.000
  • Nordic Transport OÜ (Estonia): EUR 380.000
  • Eastern Logistics SIA (Lettonia): EUR 520.000
  • Contratti di servizio (generici, senza dettagli operativi specifici)
  • Bolle di trasporto (solo 3 documenti per EUR 1.350.000 di ricavi)
  • Movimentazioni bancarie (pagamenti ricevuti in contanti tramite money transfer)
  • ✓ Incongruenza tra attività dichiarata e documentazione
  • ✓ Operazioni con paesi a rischio moderato (Baltici)
  • ✓ Modalità di pagamento inusuali per il settore
  • Anagrafica completa della società
  • Dettaglio delle operazioni sospette
  • Documentazione a supporto
  • Motivazione del sospetto

Lista di controllo operativa

  • Verificare l'identificazione del cliente prima di accettare l'incarico, includendo la ricerca del titolare effettivo per le persone giuridiche secondo l'art. 20 D.Lgs. 231/2007
  • Implementare controlli AML durante la revisione per identificare transazioni incongruenti con l'attività dichiarata o verso paesi ad alto rischio
  • Documentare la valutazione AML nel fascicolo con carte di lavoro specifiche che registrino le verifiche effettuate e i criteri applicati
  • Segnalare immediatamente alla UIF operazioni sospette tramite RADAR-UIF, conservando ricevuta senza informare il cliente
  • Conservare la documentazione per 10 anni dalla cessazione del rapporto, includendo identificazione, titolare effettivo ed eventuali segnalazioni
  • La verifica dell'adeguamento del sistema AML aziendale è parte integrante della valutazione del controllo interno secondo ISA Italia 315

Errori comuni

  • Limitare la verifica AML alla sola accettazione del cliente senza monitoraggio continuo durante la revisione. La normativa richiede vigilanza costante su operazioni sospette.
  • Invocare il segreto professionale per evitare la segnalazione UIF. L'art. 52 D.Lgs. 231/2007 stabilisce che l'obbligo di segnalazione prevale sul segreto quando ricorrono i presupposti AML.
  • Comunicare al cliente l'avvenuta segnalazione alla UIF. Il divieto dell'art. 51 è assoluto e la violazione configura reato penale.

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